Con la Risposta datata 21 maggio 2024, numero 111, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alla gestione del credito IVA all’interno di una liquidazione di gruppo, e in particolare riguardo alla restrizione nell’assegnazione del credito IVA precedente riversato durante la risoluzione di dispute legali, come stabilito dall’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, e dagli articoli da 186 a 202 della Legge numero 197 del 2022.
Nel contesto specifico, si richiedono delucidazioni sul modo di recuperare il credito IVA precedentemente riversato durante la risoluzione di una controversia legale, in particolare se tale credito possa essere utilizzato nella dichiarazione IVA della società.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’eccedenza di IVA che può essere dedotta a seguito di un riversamento effettuato nel 2023 non può essere applicata nella liquidazione IVA della società che ha generato il credito, fintanto che tale società partecipa a una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.