Con la Risposta ad Interpello n. 107 del 16 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento fiscale della “remunerazione aggiuntiva 2023” destinata alle farmacie, in conformità con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), per quanto riguarda l’IRES e l’IRAP.
Inizialmente, l’istituto della “remunerazione aggiuntiva” era stato introdotto dall’articolo 20 del Decreto Legge n. 41/2021 (noto come Decreto Sostegni) per gli anni 2021-2022, nell’ambito delle misure eccezionali adottate a causa dell’emergenza COVID-19. Questo tipo di remunerazione era considerato come un’indennità eccezionale, beneficiando quindi dell’esenzione fiscale prevista dall’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 137/2020, per quanto riguarda IRES e IRAP.
Tuttavia, con l’obiettivo di stabilizzare questa misura e sostenere la rete di farmacie sul territorio nazionale, la Legge n. 197/2022 ha istituito tale agevolazione “a regime” a partire dal 1° marzo 2023. Tuttavia, la legge non ha chiarito se la remunerazione aggiuntiva relativa a questo periodo dovesse continuare a godere dell’esenzione fiscale prevista per il biennio precedente.
L’Interpellante ha quindi chiesto se la “remunerazione aggiuntiva 2023” dovesse beneficiare dello stesso regime di esenzione fiscale previsto per il periodo precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché la “remunerazione aggiuntiva 2023” non è più considerata un’emergenza eccezionale (come nel caso degli anni 2021-2022) ma piuttosto una misura stabile, essa rientra nelle regole fiscali ordinarie e quindi concorre alla determinazione della base imponibile per l’IRES e l’IRAP.