Con il Provvedimento del 30 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per esercitare o revocare l’opzione per l’imposta sostitutiva, come previsto dal comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2023, con l’obiettivo di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC), evitando il confronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna, ha introdotto un regime opzionale di tassazione alternativa.
In particolare, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto dell’esercizio di ciascuna controllata, calcolato escludendo le imposte che hanno concorso a determinare tale valore, la svalutazione degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
Nel Provvedimento, l’Agenzia precisa che:
- L’opzione è esercitata dal soggetto controllante nel quadro FC, denominato “Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)”, della dichiarazione dei redditi e ha efficacia a partire dal periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.
- Tale opzione ha una durata di 3 esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile.
- Al termine del triennio, salvo revoca, essa si intende tacitamente rinnovata.
Fonte SEAC Spa