La Risposta ad Interpello n. 102 del 13 maggio 2024, emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha fornito delucidazioni riguardo all’ottenimento della detrazione per gli interventi di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, nonché del cosiddetto “bonus mobili” di cui all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013, da parte di un militare che ha la proprietà dell’immobile tramite un’assegnazione gratuita decisa dal Comandante di Legione.
Secondo quanto confermato dall’Amministrazione finanziaria, la dimostrazione della detenzione dell’immobile deve derivare da un documento ufficiale, opportunamente registrato e in vigore al momento in cui vengono sostenute le spese ammissibili per la detrazione. Questo documento può essere un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato registrato.
Tuttavia, applicando un’interpretazione analoga a quanto già chiarito per il superbonus (articolo 119, Decreto Legge n. 34/2020), l’Agenzia ha precisato che tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui i contribuenti abbiano la disponibilità dell’immobile attraverso un titolo diverso, a condizione che questo garantisca la disponibilità giuridica e materiale attestata da un documento con data certa.
Nel caso specifico, la “determina sottoscritta dal Comandante” è considerata un titolo sufficiente, permettendo al contribuente di usufruire della detrazione per gli interventi di recupero edilizio e del “bonus mobili”.