Con la risposta a un’istanza di consulenza giuridica del 3 maggio 2024, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% sulla commercializzazione degli integratori alimentari, in conformità al n. 80 della Tabella A del D.P.R. n. 633/1972 (il cosiddetto “Decreto IVA”), senza la necessità di un interpello doganale preventivo.
L’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità dell’IVA al 10% in base al numero 80, in assenza di una classificazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sebbene gli integratori alimentari sotto forma di sciroppi siano inclusi tra i prodotti soggetti all’IVA del 10%, l’applicazione dell’aliquota ridotta è comunque subordinata alla classificazione degli integratori nella voce doganale 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, come specificato nell’Allegato I del Regolamento CEE del 23 luglio 1987, n. 2658/87. Una diversa classificazione impedirebbe pertanto l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Fonte SEAC Spa