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Aliquota IVA per la Vendita di Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC): Risposta da Interpello

da | 16 Mag 24 | News fiscali

In data 16 maggio 2024, nell’interpello n. 106, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti l’aliquota IVA da applicare alla vendita di un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC). Tale dispositivo consiste in un sistema di copertura o tenda da installare sui letti ospedalieri, collegato a un sistema di aspirazione e filtraggio, con l’obiettivo di contenere le infezioni ospedaliere.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% ai beni elencati nella Tabella A, Parte II-bis, punto 1-ter.1, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 124, D.L. n. 34/2020, in seguito all’emergenza da COVID-19. È importante notare che:

  • L’elenco di tali beni è limitativo e non esemplificativo, pertanto solo gli strumenti ospedalieri inclusi possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta (come specificato nelle Circolari n. 26/2020 e ADM n. 12/2020).
  • I codici di classificazione doganale per gli “sistemi di aspirazione/aspiratore elettrico” e “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” soggetti all’agevolazione IVA al 5% sono quelli indicati nella Circolare ADM n. 12/2020 (aggiornata con la Circolare n. 9/2021).
  • Le barelle biocontenitive possono rientrare nell’aliquota al 5% in quanto assimilabili ai carrelli di emergenza (confermato dalla Risposta n. 99/2021).

Nel caso specifico, il DPC in questione è stato classificato dall’ADM come “apparecchi per filtrare o depurare l’aria” con il codice NC 84213925. Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che per la vendita di questo bene debba essere applicata l’aliquota IVA ordinaria, poiché non può essere qualificato né come sistema di aspirazione né come aspiratore chirurgico e non rientra nell’elenco indicato nella Parte II-bis (e in altre parti) del D.P.R. n. 633/1972 che prevedono aliquote ridotte.