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Accordo di Reciprocità tra Italia e Regno Unito per il Rimborso IVA: Risoluzione

da | 2 Mag 24 | News fiscali

Con la Risoluzione n. 22 del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’accordo di reciprocità tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il rimborso dell’IVA. Questo accordo, operativo dal 7 febbraio 2024, nasce dalle conseguenze fiscali derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (nota come “Brexit”).

L’Agenzia delle Entrate specifica che l’accordo rende applicabile l’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/72 per quanto concerne i rimborsi IVA, relativamente alle operazioni con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. In dettaglio:

  • I soggetti stabiliti in Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA al Regno Unito in conformità con la normativa vigente in quel paese.
  • I soggetti stabiliti nel Regno Unito possono presentare domanda di rimborso IVA in Italia, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall’art. 38-ter, che rimanda all’art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/72.