La scissione consiste nella “disaggregazione” del patrimonio della società scissa (o “scindenda”) in più parti, o quote, e nel loro trasferimento (l’articolo 2506 del Codice civile si esprime, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003, non più con il termine “trasferimento” bensì di “assegnazione”) a più società, preesistenti o neocostituite (società beneficiarie o “scissionarie”), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite non alla società scissa (come avverrebbe nel caso di conferimento) bensì ai suoi soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa.
Fonte Seac Spa