Con la Legge di Bilancio 2023 è stato aggiunto un periodo all’art. 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che se il cessionario/committente è stato partecipe di una frode, in caso di operazioni imponibili in reverse charge la detrazione viene disconosciuta ed è irrogata la sanzione del 90% di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997. Ne consegue che con l’intervento normativo in esame è stata, di fatto, recepita nell’ordinamento nazionale la presa di posizione della Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 luglio 2022, n. 2272.
Fonte Seac Spa