Prima della riforma del 1993 il Codice civile assegnava al collegio sindacale un ruolo di primaria importanza. L’articolo 2403 del Codice civile, ratione temporis, individuava nel collegio sindacale l’organo deputato al controllo dell’amministrazione della società, inclusa la contabilità e tutte le attività poste in essere dalla società stessa.
Il controllo, diversamente da quello attuale, si prefiggeva il primario scopo di tutelare i soci di minoranza attraverso la verifica dell’esatto rispetto delle norme del Codice civile e dello statuto sociale. Infatti, le norme codicistiche attribuivano grande rilievo al controllo della regolare tenuta delle scritture contabili e della corrispondenza del bilancio alle predette risultanze.
Ulteriore controllo richiesto al collegio sindacale era la verifica dell’esatta valutazione del patrimonio sociale. Infine, erano demandati al collegio sindacale anche poteri ispettivi e di controllo. Con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, il collegio sindacale esplica la sua funzione di controllo non solo a tutela e garanzia dei soci ma anche dei creditori sociali.
All’obbligo di vigilanza imposto dalla legge, in caso di sua violazione, corrisponde un elevato grado di responsabilità, che si accentua in presenza di comportamenti omissivi di tale organo.
Inoltre, il controllo di legittimità esplicato da tale organo non ha più carattere meramente formale ma assume funzione sostanziale.
Sono state meglio precisate, inoltre, alcune fattispecie oggetto di precedenti dubbi intrepretativi e risolti alcuni contrasti sorti tra dottrina e giurisprudenza relativi all’interpretazione di alcune disposizioni civilistiche sull’argomento.
Fonte Seac Spa