Con Risposta ad Interpello 18 maggio 2022, n. 270, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla necessità di apporre il riferimento alla normativa agevolativa sui verbali di collaudo/interconnessione e il documento di trasporto, al fine di fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ai sensi dell’articolo 1, comma 1056, Legge n. 178/2020.
A tal riguardo, l’amministrazione finanziaria precisa che:
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento normativo alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058- ter (articolo 1, comma 1062, Legge n. 178/2020); pertanto, anche per il documento di trasporto che certifica la consegna del bene sussiste il predetto obbligo;
- per il verbale di collaudo/interconnessione relativi univocamente ai beni oggetto dell’investimento, non è richiesto l’obbligo di riportare l’espresso riferimento normativo di cui al citato comma 1062;
- la regolarizzazione della documentazione già emessa senza i riferimenti normativi richiesti, posto l’obbligo della conservazione della documentazione a carico del beneficiario dell’agevolazione, può essere sanata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Fonte SEAC spa