Con Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 72, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela aventi ad oggetto comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi all’esito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e dell’articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, presentate tramite il canale telematico CIVIS.
In particolare, l’Agenzia affronta la questione relativa alla possibilità, per il contribuente, di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo e degli interessi, a seconda che l’istanza di riesame sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dopo tale termine.
L’Agenzia precisa che, qualora l’istanza in autotutela sia inviata entro i 30 giorni:
- se la richiesta dell’utente viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
- se la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e il contribuente beneficerà della riduzione delle sanzioni;
- se la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità e il contribuente avrà diritto alla riduzione delle somme.
Qualora, invece, l’istanza in autotutela sia inviata dopo i 30 giorni:
- se la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
- se la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa ma il contribuente non potrà beneficiare delle riduzioni;
- se la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità e il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che, “ai fini dell’individuazione della data di presentazione dell’istanza di riesame, si fa riferimento a quella riportata nella ricevuta telematica rilasciata dal sistema CIVIS“.
Fonte SEAC spa