Con Risposta ad Interpello 8 ottobre 2021, n. 690, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime impositivo applicabile in caso di acquisto, da parte dell’amministrazione dello Stato, di un compendio immobiliare a seguito di una procedura fallimentare avviata nei confronti della società proprietaria dell’immobile.
L’Agenzia specifica che, nel caso di specie:
- stante la natura coattiva della vendita fallimentare e considerato che l’acquirente è lo Stato, non è dovuta l’imposta di registro, ai sensi dell’art. 57, comma 8, ultima parte, TUR;
- non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale ai sensi degli artt. 1 e 10, D.Lgs. n. 347/1990.
Fonte SEAC spa