Con Ordinanza 4 giugno 2021 n. 15615, la Corte di Cassazione ha affermato che è sanzionabile il contribuente che compensa il suo credito senza aver presentato tempestivamente il relativo modello F24.
In particolare, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs n. 241/1997, il pagamento mediante modello F24 a saldo zero, al fine di compensare un precedente credito, è una modalità di pagamento che deve avvenire nel rispetto dei termini di legge previsti.
La Corte chiarisce che in tema di accertamento delle imposte, la compensazione fra crediti e debiti tributari, di cui all’art. 19, D.Lgs n. 546/1992 e all’art. 17, D.Lgs n. 241/1997, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24. Questa non può pertanto operare in base alla mera indicazione di crediti e debiti nella dichiarazione dei redditi, ma è necessaria la relativa delega di versamento F24.
La presentazione del modello F24 non costituisce un mero adempimento formale, ma un mezzo di estinzione dell’obbligazione tributaria con la compensazione di un debito pregresso.
Sanzionabile la compensazione del credito senza presentazione modello F24: Cassazione
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