Con Circolare 29 giugno 2021, n. 90, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta dell’indennità prevista a favore di alcune categorie di lavoratori dal Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021).
In particolare, è stato chiarito che i lavoratori:
- autonomi occasionali
- incaricati alle vendite a domicilio,
che non hanno già fruito dell’indennità prevista dal c.d. “Decreto Sostegni”, possono presentare la domanda per la fruizione dell’indennità prevista ex art. 42, comma 3, lett. c) e d), D.L. n. 73/2021, entro il 30 settembre 2021.
Il rilascio del servizio per la presentazione della suddetta domanda, verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.
Fonte SEAC spa