Con Risposta ad Interpello 24 giugno 2021, n. 443, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il contributo a fondo perduto erogato ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 41/2021, stante il suo carattere di eccezionalità, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Nel caso di specie, il CFP del Decreto Sostegni di cui sopra, fruito dal lavoratore autonomo in regime forfetario, non rileva ai fini dell’eventuale superamento della soglia massima prevista per rimanervi, pari a 65.000 euro, di cui all’art. 1, comma 54, L. n. 190/2014.
Fonte SEAC spa