Con Circolare 6 maggio 2021 n. 75, l’INPS ha fornito chiarimenti in relazione ai rimborsi da effettuare a seguito di versamenti indebiti alla gestione IVS.
Secondo l’Istituto tali versamenti sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 C.c.; tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 12, L. n. 613/1966 e dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 25488/2007, ha affermato che:
- in nessun caso la contribuzione indebitamente versata in qualsiasi tempo può essere computata dall’INPS ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti;
- il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 C.c. e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.
Fonte SEAC spa