Con Risposta ad Interpello 12 maggio 2021, n. 339, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione, durante lo stato di emergenza per il Covid-19, del regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 19) D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni effettuate da strutture private non accreditate.
In particolare, L’Agenzia delle Entrate, ha precisato che il predetto regime di esenzione IVA è esteso anche alle prestazioni derivanti dai contratti stipulati con strutture private non accreditate, specificando tuttavia che:
- rientrano solo le prestazioni erogate a condizioni sociali ed economiche analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici;
- in caso di tariffe superiori a quelle degli organismi pubblici, si applica l’IVA sulla parte eccedente;
- non potranno godere dell’invocata esenzione IVA le prestazioni erogate una volta cessato lo stato di emergenza previsto dalla legge.
Fonte SEAC spa