Con Risposta ad Interpello 14 aprile 2021, n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruibilità del regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF, di cui all’ art. 24-ter, TUIR , previsto per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, relativamente a talune polizze sottoscritte con una società assicurativa.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto disposto dall’ art. 49, comma 2, lettera a), TUIR , che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati, evidenzia che le polizze sottoscritte non hanno finalità previdenziale, volte a garantire all’iscritto una pensione integrativa, nella forma di rendita o di capitale, pertanto non sono riconducibili nell’ambito dei redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR.
Per questo motivo, quindi, non è possibile fruire del regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF, previsto dall’art. 24-ter, TUIR.
fonte SEAC spa