Con Risposta ad Interpello 23 aprile 2021, n. 286, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, commi 184-197, Legge n. 160/2019 ed in particolare sull’applicabilità del medesimo alle casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante (beni costituiti da una componente materiale e una immateriale).
L’Agenzia, richiamando il parere tecnico del MISE, precisa che le casseforti per il deposito e il riciclo di denaro contante sono ricomprese tra i beni di cui al punto 12, Allegato A, Legge n. 232/2016, concernente “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione del regime agevolato “dovranno essere soddisfatte le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche”. Per quanto riguarda invece la componente immateriale di software (Allegato B), l’Agenzia ritiene sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecnologica dell’interconnessione.
Fonte SEAC spa