L’ art. 1, comma 41, Legge n. 178/2020 , c.d. ” Legge di Bilancio 2021 “, prevede che, per l’anno 2021, non venga applicata l’imposta di registro fissa di € 200 , di cui all’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze in favore di coltivatori diretti e IAP , iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
In dettaglio, l’imposta di registro fissa ( € 200) non si applica quando i terreni e le pertinenze oggetto di cessione:
- abbiano un valore inferiore o uguale ad € 5.000 ;
- siano qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.
fonte SEAC spa