Con Risposta ad Interpello 14 dicembre 2020, n. 585, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA da riservare al servizio di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati a soggetti invalidi (non con finalità anti-Covid), per un contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (20/5/2020), che consente per le cessioni dei beni ivi elencati, effettuate entro il 31/12/2020, l’esenzione dall’IVA, mentre per le cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, l’applicazione della aliquota IVA del 5%.
L’istante segnala tuttavia che, ordinariamente, per il noleggio di tali beni spetta l’aliquota agevolata del 4% in base al punto 41-quater della Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di specie, è consentito beneficiare delle condizioni di maggior favore, e pertanto, per le operazioni effettuate:
- dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 al 31/12/2020 è applicabile l’esenzione IVA, poiché tali beni hanno comunque una finalità sanitaria, anche se non sono utilizzati specificamente per la prevenzione diagnosi e cura del Covid-19;
- dal 1° gennaio 2021, è possibile beneficiare dell’aliquota IVA del 4%, come previsto dalle Tabelle IVA.
fonte SEAC spa