Con Risposta ad istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, sia per le fatture cartacee che per quelle elettroniche.
In particolare l’Agenzia ha precisato che, in caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo:
- mediante contrassegno, la sanzione amministrativa va dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, oltre, ovviamente, al pagamento del tributo (art. 25, D.P.R. n. 642/1972);
- con modalità diverse dal contrassegno, la sanzione applicabile è pari al 30% dell’importo non versato (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
In quest’ultimo caso la sanzione, che è comunicata dall’Agenzia delle entrate al contribuente, può essere ridotta ad 1/3 in caso di definizione entro 30 giorni dalla comunicazione. Ulteriormente, ne consegue, tenendo conto del rinvio all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, che la sanzione è pari:
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Infine, l’Agenzia precisa che è ammesso il ravvedimento operoso; tuttavia, qualora l’Amministrazione Finanziaria constati la violazione e comunichi l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, l’istituto del ravvedimento non è più possibile.
fonte SEAC spa