Con due Provvedimenti 16 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tracciabilità :
- delle spese sanitarie e veterinarie (Provvedimento n. 329676/2020);
- degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie (Provvedimento n. 329652/2020);
ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Nei due documenti è stato chiarito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati da indicare nella comunicazione da trasmettere all’Anagrafe Tributaria sono solo quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità indicate dall’art. 1, comma 679, Legge 29 dicembre 2019, n. 160, ossia:
- tramite modalità di pagamento tracciabili;
- con versamento bancario o postale;
- oppure mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito o debito e prepagate) ex art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
Si ricorda che tale modalità di pagamento non è richiesta per le spese:
- sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al SSN.
fonte SEAC spa