Con Risposta ad Interpello 14 ottobre 2020, n. 470, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla cessione di strumentazione per accesso vascolare, ovvero aghi e provette sterili, anche qualora essi non siano utilizzati esclusivamente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’art. 124, D.L. n. 34/2020, ha previsto l’esenzione IVA (consentendo però il diritto alla detrazione in capo al cedente) per le cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di determinati beni indicati in maniera tassativa e considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le cessioni dei medesimi beni, effettuate successivamente, invece, sono assoggettate ad aliquota IVA del 5%. Tra i beni previsti dall’art. 124 del Decreto Rilancio, vi rientrano, in generale:
- la strumentazione per diagnostica Covid-19;
- la strumentazione per accesso vascolare;
- le provette sterili.
L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che, per stabilire il regime IVA applicabile alla cessione di strumentazione per accesso vascolare, è necessario chiedere un previo accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la quale verificherà l’esatta classificazione merceologica dei beni. Se l’ADM ritiene che i beni in questione non siano agevolabili ex art. 124, alle relative cessioni si applicherà l’aliquota IVA ordinaria o le aliquote ridotte di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 633/1972.
fonte SEAC spa